DIRITTI INDIVIDUali e responsabilità d’impresa
Il Contratto Integrativo conferma l’attenzione centrale alle esigenze ed i bisogni delle persone, innovando e rafforzando le misure a sostegno della genitorialità e del tempo da dedicare alla propria salute ed a quella dei propri cari con interventi orientati al perseguimento di un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro.
In breve
Congedi per eventi e cause particolari
Ai sensi dell’art.4 legge 53/2000, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a 3 giorni all’anno di permesso retribuito. Tali permessi possono essere utilizzati entro 15 giorni dal decesso o dall’evento che ha portato alla grave infermità del coniuge, di un parente di secondo grado o del convivente. Inoltre, in Lamborghini, qualora nell’anno solare si verifichi un secondo evento, possono essere riconosciuti ulteriori tre giorni di permesso retribuito, anche nel caso la situazione riguardi la/il convivente more uxorio.
Congedo per matrimonio o unione civile
Il congedo per matrimonio o unione civile di 15 giorni può essere usufruito entro l’anno solare di riferimento ed è utilizzabile anche dalle lavoratrici e dai lavoratori che sono in periodo di prova. In tal caso la durata della prova sarà prolungata di un periodo pari a quello di congedo.
Permesso per accompagnamento a visita medica
Le lavoratrici e i lavoratori hanno a disposizione 4 ore aggiuntive di permesso retribuito all’anno per accompagnamento a visita medica di: genitori, coniuge o convivente more uxorio (se in condizioni di gravidanza o di temporanea inabilità), figli minorenni e, dove necessario, animali domestici (presentando idonea documentazione).
Tutela della malattia
In caso di assenza prolungata per malattia, le lavoratrici e i lavoratori saranno informati dall’Azienda in prossimità della decurtazione retributiva prevista dal CCNL.
Per le lavoratrici e lavoratori affetti da patologie particolari, gravi o da malattie rare certificate da un medico specialista di struttura sanitaria pubblica, previo coinvolgimento del medico competente, l’azienda potrà valutare l’applicazione delle tutele previste in caso di malattie gravi e croniche, tra le quali l’eventuale non applicazione della riduzione della retribuzione dal 4° evento di malattia breve, salvaguardando così la retribuzione (il comporto segue invece la normale disciplina del CCNL).
Permessi retribuiti per comparizione
Previa richiesta, ai lavoratori e alle lavoratrici che debbano recarsi ad una convocazione obbligatoria da parte di Organi dello Stato, sono riconosciute fino a 8h di permesso retribuito per il tempo impiegato all’adempimento.
La richiesta deve essere documentata, i permessi non sono in ogni caso concessi se il dipendente risulta imputato in un procedimento penale o “parte” nel procedimento civile.
Part-time
Le lavoratrici e i lavoratori, in casi certificati di particolare urgenza e a fronte di esplicita richiesta, possono usufruire della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, per una durata non superiore ai 6 mesi, eventualmente prorogabile, anche senza attendere l’inizio del mese successivo a quello della richiesta.
L’azienda, a fronte di particolari esigenze personali e familiari dei propri dipendenti, valuterà le singole richieste di orario part-time. Qualora la mansione svolta risulti incompatibile con la modifica oraria, saranno valutate opportunità alternative.
In materia di part-time, è confermata la strutturazione della quota al 5%. In caso di impedimento dovuto alla tipologia di mansione svolta, saranno valutate soluzioni che consentano l’esercizio di questo diritto.
Aspettativa non retribuita
La quota massima di anticipo del TFR, maturata e accantonata in Azienda che è possibile richiedere in caso di aspettativa non retribuita è innalzata da 1.200€ a 1.600€ e può essere richiesta a partire dalla prima mensilità di aspettativa.